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giovedì 10 dicembre 2020

Comizi d'amore - Interrogazione parlamentare del 10 maggio 1966, contro Comizi d'amore, di Pier Paolo Pasolini

"Le pagine corsare " 
dedicate a Pier Paolo Pasolini

Eretico e Corsaro




Comizi d'amore
Interrogazione parlamentare del 10 maggio 1966

 contro Comizi d'amore, 
di Pier Paolo Pasolini

(Trascrizione curata da Bruno Esposito)



PRESIDENTE. 
Le due seguenti interrogazioni dell'onorevole Greggi, dirette la prima al ministro del turismo e dello spettacolo e la seconda ai ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno, trattando argomenti simili, saranno svolte congiuntamente :
« 'per sapere se sia stato escluso dai contributi statali e se sia vietato ai minori il film Comizi d'amore. L'interrogante chiede anche di sapere se film come quello sopra, citato, che dalla stessa critica cinematografica ha avuto qualificazioni largamente negative ( e valga per tutte una citazione per la quale il film è una povera cosa, perciò una cosa inutile. Come ha potuto arrivare fino al pubblico delle normali sale cinematografiche? Incoscienza, sfida o dispetto?) soprattutto ora, con la nuova legge del cinema, che dal competente ministro e dai relatori favorevoli è stata presentata come una legge di rinnovamento culturale e di progresso morale, non dovrebbero essere riguardati e giudicati con molta severità dagli organi statali competenti per la concessione dei vari benefici di legge » '(3146) ;

« per avere notizie circa il gravissimo episodio verificatosi in Roma (suscitando reazioni di una parte notevolissima dell'opinione pubblica) della rappresentazione al Teatro stabile di quella città di un'opera unanimemente ritenuta dalla critica come di scarsissimo valore artistico (e invece di notevole immoralità), contenente, anche, scene e battute di carattere propriamente blasfemo . L'interrogante gradirebbe conoscere: 
1) se almeno la rappresentazione sia stata vietata ai minori di anni 18; 
2) in quale modo possa conciliarsi il carattere e il finanziamento pubblico con rappresentazioni che dovrebbero elevare il livello culturale del popolo, e che' invece risultano non soltanto da vietare ai minori ma anche offensive degli adulti; 
3) per quali ragioni le autorità di pubblica sicurezza non ritengano di dover intervenire nel caso di rappresentazioni contenenti battute e scene di carattere propriamente blasfemo; 
4) quale intervento il Governo intenda effettuare per garantire che iniziative teatrali, finanziate con denaro pubblico, rispondano effettivamente e rigorosamente a finalità di " sviluppo culturale, artistico, spirituale e civile ", anche al fine di non veder ripetere nel settore teatrale , e addirittura nel settore del teatro " pubblico ", la vergognosa esperienza della dilagante immoralità, volgarità e idiozia di tanta
parte del cinema italiano di oggi » (3535).

L'onorevole sottosegretario 'di 'Stato per turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispondere.

SARTI
Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: 

Circa la prima interrogazione preciso all'onorevole Greggi che la visione del film Comizi d'amore è stata vietata ai minori di anni 18, su conforme parere della competente commissione di revisione cinematografica, parere che - come l'onorevole Greggi ben sa, è vincolante per l'amministrazione, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Il nulla osta per la proiezione in pubblico del suddetto film con la condizione, appunto, del divieto di visione ai minori degli anni 18, è stato rilasciato con decreto ministeriale n. 42787 del 18 aprile 1964 .

Il film è stato effettivamente ammesso alle provvidenze statali, in base, però, alle norme vigenti fino al 31 dicembre 1964, vale a dire anteriormente alla emanazione della nuova legge sulla cinematografia, che, come è noto, porta la data del 4 novembre 1965, n. 1213, ed è stato ammesso su conforme parere del comitato di esperti che era allora competente.
Al riguardo è ancora da rilevare che le norme vigenti fino al 31 dicembre 1964 prevedevano esclusione dei film nazionali a lungometraggio dalla programmazione e dalle connesse provvidenze statali esclusivamente nel caso che risultassero sforniti dei « requisiti minimi di idoneità tecnica artistica », secondo l'articolo 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565. Come è altresì noto all'onorevole Greggi, la nuova legge sulla cinematografia all'articolo 5 richiede invece, per l'ammissione e la programmazione obbligatoria dei film nazionali a lungometraggio, la sussistenza di maggiori requisiti al fine di mantenere la produzione cinematografica nazionale ad un elevato livello qualitativo.

Circa la seconda interrogazione, ...
...

PRESIDENTE. 
L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GREGGI. 
Ringrazio innanzitutto l'onorevole sottosegretario per avermi dato risposte così dettagliate . Quanto alla prima, riguardante il film Comizi d'amore, vorrei anzitutto dichiarare (una condizione strana per me in materia) che non ho visto il film; e non l'ho visto per la semplice ragione che, dopo aver letto le critiche alla pellicola e dopo la proiezione avvenuta in una piccola città italiana, mi ripromettevo di vederlo quando fosse arrivato in prima o in seconda visione in una grande città: a Roma. Ho atteso qualche tempo il film del 1964, perché esso non era neanche comparso nelle prime visioni delle grandi città. Questa mi pare la conferma più chiara dell'assoluta nullità tecnico-artistica del film. Sono lieto pertanto di sentire che esso, col suo titolo e con la sua pochezza tecnica (evidentemente dev'essere un film assolutamente negativo e direi anche degradante per lo spettatore), sia stato per lo meno evitato ai minori dei 18 anni .
Vorrei fare qualche osservazione sull'ammissione ai benefici dello Stato, giacché siamo qui in presenza di questa situazione assurda: c'è un film che i produttori non ritengono nemmeno di poter presentare ai pubblici, d'una certa maggiore cultura o capacità critica, delle grandi città; c'è un film che la stampa definisce « una cosa inutile » e per cui si domanda: « Come ha potuto arrivare fino al pubblico delle normali sale cinematografiche? », aggiungendo: « Incoscienza, sfida o dispetto? » . Questa è la critica; questi sono i produttori che non affrontano il pubblico normale, cioè quello delle prime visioni nelle grandi città. In queste condizioni a me pare che sarebbe stato opportuno, anche in base alla vecchia legge, forse, negare il contributo a questo film, perché è evidente che film come questo riescono ad essere prodotti e a sopravvivere unicamente grazie agli ampi benefici di legge .
Mi pare che lo Stato a questo punto non dovrebbe prestarsi ad assolvere a certe funzioni che son ben lungi dall'essere funzioni di elevazione tecnica, di stimolo ai valori estetici .
Comunque, ripeto, ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per la risposta e mi auguro che con la nuova legge, che fa riferimento ad altri criteri di esclusione, film di questo genere possano essere esclusi. Desidero però ribadire il concetto che film di questo genere dovrebbero essere comunque esclusi a prescindere dal loro contenuto morale o sociale ed unicamente, a causa della loro nullità artistica.

Per quanto riguarda quella commedia rappresentata dal Teatro stabile di Roma...
... 

PRESIDENTE. 
E' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno.





Curatore, Bruno Esposito

Collaboratori:

Carlo Picca
Mario Pozzi
Alessandro Barbato
Maria Vittoria Chiarelli
Giovanna Caterina Salice
Simona Zecchi

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